|
Note a una sentenza della
Cassazione
|
Diritto
L'interessantissimo articolo che segue è tratto dalla Rivista
"Giurisprudenza Italiana".
E' la nota ad una Sentenza della Cassazione che il Dottor Bergamo,
che collabora a questa rivista, ha pubblicato sul numero di aprile
della stessa.
E' quanto di più aggiornato sia oggi disponibile sul Diritto
all'antenna e può essere di estrema utilità per quei colleghi che
abbiano problemi in questo delicato momento.
Testo riprodotto da
"Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999.
Cassazione
Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517 - Baldassarre Presidente
- Elefante Relatore - Leo P.M. (concl. per il rig.). - Obbialero
(avv. Trincheri) - Espositivo (avv. Ummarino).
Comunione e
condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore - Tetto
dell'edificio - Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità
(C. c. art. 1102).
Né
l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato
possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti,
in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso
della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di
proprietà comune dello stesso
(1) .
Omissis
L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano gli estremi
dello "spoglio", dato che l'installazione dell'antenna
ricetrasmittente sul tetto da parte dell'Esposito era stata attuata
senza privare gli altri (condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero,
del godimento del tetto e senza impedire allo stesso (e agli altri
condomini) l'esercizio del concorrente potere di fatto
precedentemente esercitato sul tetto medesimo. Invero, in tema di
compossesso ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto
dal compossessore (preteso spoliatore) abbia esorbitato dai limiti
del compossesso ovvro abbia comportato apprensione esclusiva del
bene con mutamento dell'originario compossesso (Cass., 2 dicembre
1994, n. 10363; 28 gennaio 1985 n. 432). Pertanto con riguardo
all'utilizzazione del tetto, effettuata da un compossessore mediante
installazione di antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno
spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con azione di
reintegrazione o manutenzione, postula il riscontro e l'accertamento
che l'indicata utilizzazione ecceda i limiti segnati dalla
concorrente facoltà degli altri compossessori traducendosi in un
impedimento totale o parziale ad un analogo uso da parte di costoro.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato. il richiamo
dell'art. 1372 cc. è del tutto inconferente perché, con riguardo a
edificio in condominio, ancorché dotato di antenna televisiva
centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da
questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne
ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto
in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa
comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino
all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà
comune dello stesso (Cass., 3 agosto 1990, n. 7825).
3.3. Il terzo motivo non ha pregio. In tema di edificio in
condominio, posto che il partecipante alla comunione può usare della
cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con la
conseguente possibilità di ritrarne dal bene una utilità più intensa
rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di
non alterare la consistenza e la destinazione di esso, e di non
impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione
di una antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un
singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi in
concreto che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del
tetto, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne
escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso
analogo uso particolare. Nel caso specifico è stato accertato,
mediante c.t.u., che l'installazione dell'antenna non ha alterato la
destinazione del tetto nè privato gli altri condomini della facoltà
di installare sul tetto analoghe antenne ricetrasmittenti.
Omissis.
Il diritto
all'antenna
1)
Premessa. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe,
ribadisce il principio per cui ogni condomino ha il diritto di
installare l'antenna sul tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al
precedente orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme
regolanti la comunione. In particolare si afferma che:
- l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto
dell'edificio, effettuata senza privare agli altri condomini
compossessori del godimento del tetto e senza impedire agli stessi
l'esercizio del concorrente potere di fatto sul tetto medesimo,
esclude la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) del
compossesso, denunciabile con l'azione di reintegrazione o
manutenzione (1) ;
- nè l'assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato
possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti,
in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso
della cosa comune, ma viene ad essere menomato il dirtto di ciascun
condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di
proprietà comune dello stesso
(2) ;
- in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può
usare della cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine
particolare, con il limite di non alterare la consistenza e la
destinazione di essa, e di non impedire l'altrui pari uso, è da
ritenere consentita l'installazione di un'antenna ricetrasmittente
sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore
(3) a condizione che si
verifichi in concreto, che per le dimensioni dell'antenna in
rapporto a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni di fatto,
tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare del
tetto stesso analogo uso particolare. La Suprema Corte non
considera, peraltro, nè le leggi speciali vigenti in materia, dalle
quali si possono trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna,
nè l'evoluzione giurisprudenziale che c'è stata in materia. E'
opportuno pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della
sentenza che si annota, vedere quale sia l'attuale stato normativo,
nonché l'evoluzione giurisprudenziale, con la precisazione che con
il termine "aereo" si farà riferimento a quella parte integrante di
un impianto televisivo o radiofonico o ricetrasmittente che è
l'antenna.
2) La normativa La prima legge speciale emanata in
materia, e tuttora in vigore, è la L.6 maggio 1940, n. 554
(Disciplina per l'uso degli aerei esterni per audizioni
radiofoniche) che recita
- all'art. 1: "I proprietari di uno stabile o di un
appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro
proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi
radiotonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti
stessi,..."
- all'art. 2: "Le installazioni ... devono essere eseguite in
conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3agosto 1928,
n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà
medesima o a terzi';
-all'art. 3: "Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel
suo stabile qualunque lavoro od innovazione ancorché ciò importi la
rimozione od il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve
alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
Egli in tal caso dovrà avvertire prevent vamente il detto utente, al
quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione
od al diverso collocamento dell'aereo";
- all'art. 5: "Coloro che non intendono più servirsi
dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per
cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo
provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove
occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rinunzia
anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da
altro utente";
- all'art. 11: "Le contestazioni derivanti dall'installazione
di aerei esterni, ai sensi dell'art. 1 e del 1° comma dell'art. 2,
sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento
definitivo del Ministero delle Telecomunicazioni. All'autorità
giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative
all'applicazione del 2° comma dell'art. 2 e di stabilire l'indennità
da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base
all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della
proprietà e di danno alla proprietà stessa".
Viene poi in considerazione il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U.
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni) che
- all'art 231 prevede la possibilità di ricorso all'esproprio
per acquisire gli immobili necessari agli impianti di
telecomunicazione ed opere accessorie esercitati dallo Stato o da
concessionari, per il riconosciuto carattere di pubblica utilità
degli stessi, e per quelli di uso esclusivamente privato se
dichiarati di pubblica utilità con decreto ministeriale;
- all'art 232 recita "Negli impianti di telecomunicazione di
cui al precedente art. 231, 1° comma, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario sia al di
sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati
di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto. Il proprietario od il condomino non può opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di
condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli
inquilini o dei condomini. I fili, cavi, ed ogni altra installazione
debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di
sua proprietà del personale esercente il servizio che dimostri la
necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e
manutenzione de gli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal
presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità";
- all'art 233 si prevede l'imposizione di servitù coattiva,
con indennità, per il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed
impianti connessi alle opere considerate all'art. 231 c.c.;
- all'art. 237, 2°c comma, recita: "il proprietario ha sempre
facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione ancorché essa
importi la rimozione o diversa collocazione degli impianti, dei fili
e di cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia
diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto
prefettizio che costituisce la servitù e salva in ogni caso
l'applicazione dell'art. 45 della L.23 giugno 1865, n. 2359";
- all'art 397 recita: "I proprietari di immobili o di
porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla
loro proprie tà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di
radio diffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le
antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della
proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla
proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle
antenne l'art. 232, nonché il 2° comma dell'art. 237. Gli impianti
devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con
decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Il regolamento
può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente
articolo si applichino in favore dei concessionari dei servizi
radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al
proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le
parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria".
Queste sono le norme fondamentali in materia che delineano il
diritto di aereo esterno per l'abitante, a qualunque titolo, dello
stabile o appartamento; tuttavia sono ancora oggetto di contrasto la
natura di tale facoltà, la sua titolarità ed il suo contenuto. La
S.C. ha avuto, infatti, modo di pronunciarsi più volte
sull'argomento, modificando, talvolta, anche radicalmente, i suoi
orientamenti.
3)I primi orientamenti giurisprudenziali. La prima
decisione risale al 1960 (Cass., 4 maggio 1960, n. 1005, in
Mass., 1960,1005, e per la motivazione in Foro It.,
1961,1,850, ed in Giust. Civ, 1960,1,1122; conf. Trib. Roma,
18 ottobre 1964, in Rep. Giur. lt. 1965, voce
"Radiocomunicazioni", nn. 8-10) ove si ribadì il divieto, stabilito
dalla legge n. 554/1940, per i proprietari di opporsi alla
installazione nella loro proprietà di antenne destinate al
funzionamento di apparecchi appartenenti a condomini o inquilini;
inoltre si precisò che il rapporto nascente da tale speciale
limitazione al diritto di proprie tà potesse essere equiparato a
quello delle tipiche servitù coattive.
Tale orientamento fu modificato nel 1971 (Cass., 8 luglio 1971, n.
2169, in Giur. It. 1974, I,1,507, con nota di Annunziata,
Brevi note sul diritto alla installazione di antenne
televisive) (4)
quando si stabilì che il diritto previsto dall'art;1 legge n.
554/1940, non ha natura reale di servitù, ma ha natura personale,
cosicché il titolare può esercitano indipendentemente dalla qualità
di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere
o di diventare utente (radio) televisivo.
Da questa precisazione scaturiscono importanti conseguenze, ed in
particolare:
- trattandosi di diritto personale (di godimento), e non di diritto
reale, esso deve essere fatto valere e tutelato dai singoli
proprietari delle antenne installate sulle parti comuni (terrazzo,
lastrico solare) e non dall'amministratore, che difetta in questo
caso di legittimazione attiva e passiva (salva naturalmente
l'ipotesi di conferimento di poteri ad hoc da parte degli in
teressati: Cass., 8 luglio 1991, n. 2160, in Mass., 1991,
2160);
- se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a
solo titolo di locazione, egli non dovrà chiamare in causa il suo
locatore per agire contro il condominio, affiancandosi il diritto
all'antenna a quelli che scaturiscono dal contratto di locazione;
- l'installazione di aereo su parti comuni non costituisce
innovazione, ma legittimo uso della cosa comune, e perciò non
occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale prevista per le
innovazioni; tale facoltà può esercitarsi anche contro esplicito
divieto del regolamento condominiale, laddove la maggioranza non
provveda, all'installazione di antenna televisiva centralizzata, o
alla sua modifica per la ricezione di ulteriori possibili
trasmissioni, anche se diverse dai servizi esercitati dallo Stato o
dai suoi concessionari (Pret. Roma 15 novembre 1978, inedita; Id.
Frosinone, 25 luglio 1958, in Rep. Foro It., 1959, voce
"Radiotelevisione", n. 8; App. Roma, 29 aprile 1957, ibid., voce
cit., n. 4, inedite sul Rep. Giur. lt.).
Resta fermo, ovviamente il limite di cui all'art. 1102 c.c., per cui
il condomino con diritto d'aereo non dovrà turbare la sfera del
diritto degli altri in ordine al concreto godimento della cosa
comune oltreché rispetto alla possibilità di avvalersi di una pari
facoltà (5) . Tale
limite, però, si dovrà comunque coniugare e coordinare con l'art. 2
della legge n. 554/1940 e l'art. 232,3° comma, del D.P.R. n.
156/1973. Precisata pertanto la natura del diritto d'aereo, la
giurisprudenza si è poi occupata dei limiti di tale diritto
prevedendo che questi operano nei confronti dei soli proprietari
obbligati, non subendo tale diritto nessun altro limite che non sia
quello degli interessi generali, di modo che le installazioni devono
essere eseguite in conformità delle norme tecniche dettate dall'art.
78 R.D. n. 2295/1923 (Cass., 30 novembre 1980, non massimata). Viene
così delineato un diritto d'aereo esterno, per l'abitante di uno
stabile che sia o diventi anche proprietario di impianto, che
comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la
messa in opera dell'antenna, compreso il diritto di accedere
temporaneamente all'appartamento di un condomino
(6) , né tale limitazione
del diritto di proprietà è subordinata all'esistenza di condizioni
di necessità o di particolare utilità
(7) , purché,
naturalmente, gravi sullo stabile in cui il proprietario dell'aereo
abita (8) .(Per
eventuali contestazioni sul diritto all'installazione, cioè qualora
il diritto dell'utente sia contestato o non sia soddisfatto)
(9) , la competenza sarà
del giudice ordinario, spettando al ministro solo le questioni
relative all'osservanza delle norme tecniche sull'installazione
delle antenne radio e televisive (Cass. n. 1005/60, cit.).
4) La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 del 1976 della
Corte costituzionale . In un siffatto quadro
giurisprudenziale si inserisce nel 1976 una pronuncia della Corte
costituzionale (Corte cost., 28 luglio 1976, n. 202, in Giur It,
1976,I,1,12) che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
degli artt. 1,2,45, della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non
eccedente l'ambito locale) ha consentito a tutti i cittadini
l'esercizio concreto del diritto alla manifestazione del proprio
pensiero (art. 21 Cost.) con ogni mezzo di diffusione.
Si apre così la possibilità di riferire agli articoli della legge n.
554/1940 e del D.P.R. n. 156/1973 non solo agli impianti di
ricezione-radioaudizione ed alle utenze di impianti di
telecomunicazione esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma
anche a quelle di radiodiffusione e trasmissione in generale. A
conferma, segue, immediatamente una sentenza della Cassazione a
Sezioni unite (10)
che afferma la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza
radiofonica e televisiva, di installare sulla proprietà altrui e
sulle parti comuni dell'edificio, antenne destinate non solo alla
ricezione televisiva, ma anche "al funzionamento di apparati
radioriceventi e trasmittenti da amatore" applicando analogicamente
l'art. 1 della legge n. 554/1940, relativa alla disciplina dell'uso
degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche, alle antenne
destinate alla ricezione televisiva e degli impianti radioamatoriali
(tale posizione soggettiva non viene qualificata né come servitù né
come diritto personale di godimento, bensì come vero e proprio
diritto soggettivo perfetto).
Conformi si mostrano numerose Corti di merito:
- la Pret. Roma, 20 giugno 1979, in Giur. It., 1981,I,2,212,
con nota di Vincenzi, statuisce che il diritto di aereo
esterno, connesso dall'art. 1 legge n. 554/1940 e dal l'art. 232 del
D.P.R. n. 156/1973 alla proprietà di apparecchi radiofonici, deve
analogicamente estendersi "agli impianti od antenne destinate ad
irradiare trasmissioni via etere";
- la Corte d'appello di Roma, 21 maggio 1980, inedita, ritiene
applicabile analogicamente la disciplina dell'uso degli aerei
esterni per le comunicazioni radiofoniche alle antenne di apparecchi
oltreché televisivi, anche radioriceventi e ricetrasmittenti per
radioamatori (11) ;
- il Trib. Roma in due pronunce, 13 ottobre e 27 ottobre del 1980,
in Rep. Giur.It., 1981, voce "Radiocomunicazioni", nn. 63-64,
e per la motivazione in Foro It., 1981,I,3007, riconosce ad
una emittente privata la facoltà di installare, senza autorizzazione
del condominio, in applicazione estensiva dell'art. 1 legge n.
554/1940, sempreché non si impedisca il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione, sulle parti comuni dello stabile,
antenne, non diverse per forma da quel le riceventi, "anche per la
diffusione" radiofonica e televisiva di notizie pubblicitarie a
pagamento (12) ;
- Pret. Milano, 11 febbraio 1980, Trib. Milano, 3 marzo 1980, Pret.
Monza, 12-15 luglio 1980, Trib. Monza, 20 maggio 1986, App. Milano,
7 maggio 1991, Trib. Monza, 30 aprile 1992, tutte inedite sul
Rep. Giur. It., per il quale l'installazione da parte di un
soggetto di manufatto nell'immobile di sua proprietà esclusiva non
può costituire violazione del diritto del proprietario del fondo
confinante, rimanendo nella sfera del giuridicamente indifferente il
peggioramento dell'aspetto esteriore del fondo o della veduta che
dallo stesso si gode per effetto della presenza del manufatto
stesso.
A conferma di questa chiara evoluzione estensiva della
giurisprudenza giunge nel 1983 una pronuncia della Cassazione
(13) che, in sede di
precisazione della natura del diritto di antenna, negando
l'inquadramento sia tra le servitù, sia tra gli stessi diritti
personali di obbligazione per l'asserita mancanza del requisito
della patrimonialità richiesta per qualsiasi obbligazione
(argomentando dal fatto che al diritto d'antenna non corrisponde un
diritto d'indennità per il proprietario d'immobile) lo qualifica
come "facoltà - compresa nell'amplissimo diritto primario
riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione alla libera
manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione
spettante ad ogni cittadino, sia come soggetto attivo della
manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come
destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto
all'informazione) - attinente al l'esercizio del diritto stesso, per
l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante radio e
televisione e del quale costituisce un mezzo di attuazione... Tratta
si perciò di un dovere legale speciale non inquadrabile nella
categoria delle obbligazioni ex lege la cui osservanza non
deve però comportare a carico del soggetto tenuto una menomazione
apprezzabile del diritto di proprietà"
(14) .
La S.C., infatti, decidendo una questione relativa alla possibilità
di installazione d'antenna di apparecchio amatoriale, supera
l'ostacolo costituito dall'articolo 397 del D.P.R. n. 156/1973
(inesistenza di un tale diritto fino all'emanazione della riserva di
regolamento prevista da tale norma), sia stabilendo che il diritto
alla manifestazione via etere del pensiero comprende quello di
installare l'antenna necessaria a diffonderlo
(15) , sia ribadendo la
legittimità della applicazione analogica della disciplina vigente
per le antenne riceventi a quelle trasmittenti.
Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo stesso
limite previsto per gli apparecchi di ricezione, d'inesistenza di
qualsiasi menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale
godimento dell'immobile da parte del proprietario o degli altri
condomini.
Si apre così la strada al pieno riconoscimento, già in parte
effettuato, del diritto d'aereo dei privati cittadini nella sua più
ampia accezione.
Arriva, infatti, puntualmente nel 1988 una decisione del Consiglio
di Stato (Cons. di Stato, 20 ottobre 1988, n. 594, inedita sul
Rep. Giur.It.) (16)
ove si stabilisce che:
- l'autorizzazione all'installazione di stazione ed antenne
radioelettriche ad uso privato spetta esclusivamente
all'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni;
- le antenne radiantistiche non incidendo, agli effetti delle leggi
urbanistiche, sulla tra sformazione del territorio, possono essere
liberamente installate senza alcuna autorizzazione comunale.
In relazione a quest'ultimo punto, è bene esaminare il problema se i
manufatti relativi all'installazione dell'antenna (tralicci,
antenna, ...) siano o meno soggetti al regime della concessione
edilizia.
Risposta positiva diedero nel 1982 il T.A.R. Veneto (21 giugno 1982,
n. 503) e nel 1980 il T.A.R. Piemonte (22 luglio 1980, n. 652),
inedite sul Rep. Giur. It., per cui anche se l'installazione
di antenne è tra i privati proprietari un diritto soggettivo, il
relativo esercizio nei confronti del Comune andava sottoposto ai
poteri preventivi e repressivi del Sindaco, secondo le leggi
urbanistiche.
Tale soluzione tuttavia non è accoglibile in quanto, anche alla luce
della detta pronuncia del Consiglio di Stato, non è considerata
"costruzione" l'installazione di antenna, salvo naturalmente il caso
che il materiale di cui sia composto il manufatto, realizzato sopra
o sotto il suolo, quale che sia la sua destinazione e la tecnica
posta in essere, diano all'oggetto caratteristiche tecniche di
stabilità ed immobilità (App. Napoli, 17 febbraio 1958, medita sul
Rep. Giur It.), con con seguente applicazione anche delle
norme sulle distanze legali.
5) I più recenti orientamenti giurisprudenziali.
All'orientamento della sentenza della Cassazione del 1976, invece si
rifà Cass., 24 marzo 1994, n. 2862, in Mass., 1994, 247, e
per la motivazione in Corriere Giur., 1994,9, con nota di
De Tilla, che, ignorando peraltro l'esistenza della sentenza del
1983, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o
televisiva, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.
Peraltro tale diritto è condizionato solo nei confronti
dell'interesse generale, talché l'installazione dev'essere eseguita
in conformità con le norme contenute nell'art. 78 del R.D. n.
2295/1928, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati,
rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del
diritto di impianto che tali installazioni non debbano impedire il
libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né recare
danni alla proprietà medesima
(17) .
E proprio sotto un profilo più strettamente del diritto di
proprietà, come si è visto in apertura, si colloca la sentenza in
commento.
Tuttavia tutte le sentenze finora riportate non hanno mai
considerato la natura pubblica dell'attività svolta dai
radioamatori. Questi infatti hanno il dovere nei casi di calamità
naturale o di situazioni di pubblica emergenza di consentire l'uso
gratuito dei loro impianti in sostituzione di quelli normali,
interrotti a causa degli eventi, o di effettuare, sempre
gratuitamente, le comunicazioni di servizio delle amministrazioni o
inerenti alle operazioni di soccorso o ricerca di persone e cose
(D.M. 27 marzo 1974, c.d. Decr.Togni; art. 11 D.P.R. n. 156/1973).
E' vero che tale servizio di pubblica utilità è solo potenziale,
tuttavia ciò non esclude che esso possa concorrere a rafforzare il
diritto all'antenna per i radioamatori.
1) Cass., 2 dicembre 1994,
n. 10363, in Mass., 1994, 998; Id., 8 gennaio 1994, n. 154, in
Giur. It. 1994,I,1,1305, con nota di Cerere; Id., 13
luglio 1993, n. 7691, in Mass., 1993, 7693, Id., 11 marzo
1993, n. 2947 ibid., Id., 28 gennaio 1985, n. 432, in Mass.,
1985,432.
2) Cass., 3 agosto 1990,
n. 7825, in Mass., 1990, 7825, ove si precisa che
l'installazione della antenna non deve pregiudicare l'uso del
terrrazzo da parte degli altri condomini e comunque non arrechi agli
stessi un qualche impedimento o di farne parimenti uso secondo il
loro diritto; Id., 6 novembre 1985, n.5399, in Giur. It.
1987,I,133, precisa che la delibera assembleare che vieti
l'installazione dell'antenna, ove non ricorrano ipotesi di
pregiudizio alle parti comuni dell'edificio o all'uso del bene da
parte di altri condomini, è nulla, con la conseguenza che il
condomino interessato - sempre che non abbia espresso voto
favorevole alla delibera - può far accertare il proprio diritto alla
installazione, anche se non abbia impugnato la decisione
dell'assemblea nei termini e nei modi di cui alI'art. 1137 c.c.
3) Secondo l'art. 330,
20 comma, del D.P.R. n. 156/1973 "l'attività del radioamatore
consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di
messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti
radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale ed
osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa
importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di
telecomunicazione".
4) In senso conforme:
Cass., 11 marzo 1975, n. 906, in Mass., 1975, 906, la
precedente costruzione non soddisfaceva soprattutto per
l'impossibilità di allargare la sfera delle limitazioni al diritto
di proprietà; il Pretore di Salerno (ord.), 24 ottobre 1990, in
Arch. loc., 1992,176, dice espressamente che il diritto alla
installazione non ha natura reale, ovvero non si configura come una
speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in una
ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo
contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un
diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'appartamento,
mentre ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege,
onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o
del condomino e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al
giudice ordinario; il Pretore di Roma, 13 luglio 1987, in Foro
It., 1988,I,2415 ed in Arch. Loc. 1989, 180, ricorda che
l'impedimento all'esercizio del diritto d'installazione d'antenna
ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso
il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire l'accesso ai
tecnici incaricati di riattivare l'antenna, nonché attraverso il
rifiuto dell'amministratore di consegnare la chiave della porta di
accesso ditale terrazza) non legittima l'azione di reintegrazione,
in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale,
spettando a chiunque abiti nel condominio.
Conforme è il Comporti, Le servitù predialì in
Tratt. di dir. priv. diretto da P Rescigno, 8, Torino, 1982,
239, che configura tale fattispecie come una limitazione legale
della proprietà, e non come una servitù coattiva.
5) Questo è l'ambito in
cui si muove la sentenza che si annota; ma quid iuris se in
un condominio fossero occupati tutti gli spazi idonei
all'installazione di aereo?
Nulla quaestio per l'installazione di antenne televisive ove
ben si può ricorrere, come d'altronde accade sempre più spesso nella
pratica, ad antenne centralizzate. I problemi maggiori nascono per i
radioamatori ove tale soluzione non è adottabile per problemi di
ordine tecnico. Ritengo inevitabile in tale caso una limitazione del
diritto del condomino; tale limitazione non è tuttavia definitiva,
il diritto d'aereo rimane infatti condizionato sospensivamente fino
al momento in cui la situazione di fatto consenta l'installazione di
una nuova antenna. In caso di più condomini limitati nel loro
diritto la condizione si considererà verificata per chi attende da
maggior tempo.
(6) Trib. Roma, 18
ottobre 1964, in Rep. Giur. It. 1965, voce
"Radiocomunicazioni", nn. 8-10, e perla motivazione in Temi Rom.,
1964, 11-12, 709; Trib. Salerno, 31 gennaio 1958, in Foro It.
1958, I, 808, con osservazioni di Branca, medita sul Rep.
Giur. It.; salvi i limiti sopra citati e quelli impliciti quali
il dovere preventivamente stabilire con il proprietario
dell'immobile modi e tempi per le esecuzioni delle relative opere,
non potendosi installare l'antenna all'insaputa od in assenza di
questi: Pret. Nardò, 30 giugno 1965, in Giur. It. 1967, I, 2,
571, con nota di Protetti, ha accolto la domanda di
manutenzione nel possesso esperita dal proprietario dell'immobile,
con conseguente ordine di rimozione dell'antenna; tra l'altro tale
effetto si sarebbe dovuto produrre in ogni caso in quanto l'antenna
era stata installata su di uno stabile diverso da quello abitato dal
proprietario d'aereo, in violazione dell'art. 1 legge n. 554/1940.
7) Trib. Napoli, 10
aprile 1961, medita sul Rep. Giur. It., e per la motivazione
in Foro Nap., 1961,I,1.
8) Pret. Nardò, cit.;
l'art. 397 del D.P.R. n. 156/1973 parla di un diritto degli abitanti
o condomini dello stabile e non di un diritto erga omnes.
Ancora più controversa è la questione della natura del diritto di
installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui in
relazione all'esercizio di attività radiofonica nella unità
immobiliare sita in un edificio condominiale. La risposta favorevole
si è basata sul rilievo che tale attività, anche se svolta da
privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al
lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo
limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il
libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare
danni alla proprietà medesima od a terzi (Trib. Latina, 16 novembre
1992, inedita sul Rep. Giur. It., ma per la motivazione in
Giur. di Merito, 1993, 945). Si è altresì affermato che, l'art.
1122 c.c. vieta solo di compiere nella proprietà esclusiva opere che
possano danneggiare le parti comuni dell'edificio, il semplice
mutamento d'uso della proprietà esclusiva deve ritenersi lecito se
non vietato dal regolamento condominiale. Si è quindi ritenuto che
non contravviene al regolamento - vietante la destinazione degli
appartamenti ad uffici o a industrie, o ad usi che turbino la
tranquillità dei condomini o costituiscano pericolo per Io stabile o
ne menomino il decoro - la destinazione dell'appartamento a studio
per trasmissioni televisive (Trib. Roma, 27 ottobre 1980, in Rep.
Giur. It. 1981, voce "Radiocomunicazioni", n. 64, e per la
motivazione in Giur. di Merito, 1982, 321); la statuizione -
che ha considerato lecita l'installazione di antenna televisiva
trasmittente sul balcone di un singolo appartamento, non diversa per
forma dalle comuni antenne riceventi - prende fondamento dal rilievo
che deve considerarsi innovazione, come tale soggetta alle
limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione
della cosa comune, ma soltanto quella che alteri l'identità o la
destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza
sull'interesse di tutti i condomini, mentre non possono ritenersi
innovazione gli atti di maggiore utilizzazione della cosa comune,
che non ne importino alterazione o modificazione e non precludano
agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa
facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la
modifica.
In senso contrario si è invece ritenuto (Trib. Lecce, 15 aprile
1983, inedita) che la facoltà prevista dalI'art. 397 D.P.R. n.
156/1973 di installare sulla proprietà altrui antenne destinate alla
ricezione dei servizi di radiodiffusione spetta solo a coloro che
hanno, nello stabile, la casa di abitazione e non pure a chi vi
esercita un'attività commerciale o artigianale.
9) In caso di rifiuto
del condomino alla installazione sarà necessario adire l'autorità
giudiziaria per ottenere una sentenza od un provvedimento d'urgenza;
si è ritenuta legittima la tutela ex art. 700 c.p.c. del diritto dei
condomini di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino
al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto
dell'edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile,
il diritto di proprietà di quest'ultimo (Pret. Roma, 16 dicembre
1990, inedita nel Rep. Giur. It., ma per la motivazione in
Arch. Loc., 1990,801; sul piano delle azioni giudiziarie si
vedano altresì Cass., 25 febbraio 1986, n. 176, in Giur. It.
1987,I,1,133). E' comunque preclusa la possibilità di farsi ragione
da sé: art. 392 c.p.
10) Cass., 22 ottobre
1976, n. 3728, in Mass.,1976,3728, e per la motivazione
Foro It., I,430).
11) Non è accoglibile
l'opinione di chi come il Gentili, in Giur. It., 1985,
I,1, 783, sostiene che non sia applicabile l'art. 232 del D.P.R. n.
156/1973 agli impianti di emissione via etere data la "differenza
obiettiva esistente tra i due tipi di impianti, essendo quello
destinato alla trasmissione assai più complesso ed ingombrante che
non quello destinato alla semplice ricezione", visto che quanto
all'antenna, è identica, semmai l'uni ca differenza potrebbe
risultare nell'apparecchio ricetrasmittente che però è destinato
inevitabilmente ad essere collocato all'interno dell'abitazione di
chi trasmette.
12) Conforme a tale
orientamento è Gallone, Antenne radiotelevisive ed
immissione di onde, in Riv. Giur. Edil., 1982,I, 245, il
quale si pone altresì il problema dei disturbi causati dalle onde
elettromagnetiche emesse dalle antenne trasmittenti inquadrando
esattamente il problema nell'art. 844 c.c. in materia di immissioni.
Tuttavia i disturbi causati nella ricezione di immagini televisive o
all'interno di apparecchi telefonici derivanti dall'opera di
trasmissione dei radioamatori, saranno egualmente illegittime, anche
se non eccedano la normale tollerabilità, nel caso in cui la potenza
di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore sia
superiore a quella fissata nella relativa licenza (arg. ex art. 9,
2° comma, D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214).
A mio avviso, qualora poi la percezione del disturbo fosse dovuta
all'apparecchio televisivo o telefonico, per relativa vetustà, il
radioamatore che pure trasmetta nei limiti di potenza consentiti,
sulle frequenze cui è abilitato e che non causi disturbi al di fuori
di quel singolo caso, sarà tenuto ad apportare all'apparecchio
disturbato le opportune modifiche e ciò in quanto non è
riscontrabile nell'ordinamento giuridico un dovere di aggiornamento
tecnico agli ultimi ritrovati tecnologici.
In argomento si veda l'art. 18 del D.P.R. n. 740 del 27 luglio 1981
che dà esecuzione agli Atti finali della conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6
dicembre 1979, dedicato appositamente ai disturbi derivanti da
trasmissione.
13) Cass., 18 dicembre
1983, n. 7418, in Giur. It., 1984,I,1,1267 ed in Foro It.
1984,I,415, ove in nota vi sono cenni sulla situazione relativa
agli USA; ribadita da Cass., 6 novembre 1985, n. 5399, cit., per la
quale qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia
installata una antenna televisiva centralizzata ed un condomino
intenda invece installare una antenna autonoma, l'assemblea dei
condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa
pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini od
arrechi un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad
una de le parti comuni, mentre al di fuori di tale ipotesi una
delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla;
Cass., 25 febbraio 1986, n. 1176, in Mass., 1986,1176.
14) Per una
distinzione all'interno del precetto costituzionale tra libertà di
informarsi, libertà di informare e libertà di essere informati, v.
Barile - Grassi, voce "Informazione (Libertà di)", in App.
Noviss. Dig. It., IV, Torino, 1983, 199; Rossi Carleo, Il
diritto all'informazione nei suoi aspetti privatistici, in Riv.
Dir. Civ. 1984,II,129; Cuflaro, Profili civilistici del
diritto all'informazione, Napoli, 1986.
15) "Appare evidente
che se il trasmettitore ed il ricevitore hanno la potenzialità di
effettuare una comunicazione, la comunicazione stessa non può essere
di fatto realizzata se manca il mezzo di trasmissione del fenomeno
radioelettrico: l'antenna", La Pesa, Leggi e normative sul
servizio di radioamatore, Faenza, 1994, cui si rinvia per una
analisi tecnico-giuridica dei problemi afferenti solo i
radioamatori; si veda, altresì, Pedemonte,
Radiotelevisione e servizi radioelettrici. Installazione di antenne
ricetrasmittenti, in Nuova Giur. Comm., 1985,II,134.
16) A brevissima
distanza, il 27 ottobre 1988, segue una sentenza della Corte
costituzionale, la n. 1030, inedita sul Rep. Giur. It., ove
si statuisce che per usare apparecchi radio ricetrasmittenti di
debole potenza non è più necessario ottenere la concessione ma è
sufficiente una semplice autorizzazione amministrativa.
17) Ulteriori
limitazioni possono sorgere di fatto (ad es. insufficiente lastrico
solare per poter installare l'antenna) o per legge (ad es. il fatto
di trovarsi nei pressi di un aeroporto civile o militare limita la
libertà di telecomunicazione via etere del privato il cui interesse
viene subordinato a quello pubblico, v. L. 8 aprile 1983, n. 110 in
materia di "Protezione delle radiocomunicazioni relative
all'assistenza ed alla sicurezza di volo").
Non si applicano ai radioamatori le norme sulle radiazioni non
ionizzanti e sulla certificazione di idoneità delle antenne (legge
reg. Veneto n. 29/1993 e legge n. 46/1990, salva però la necessità
di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 sulla
protezione delle strutture contro i fulmini), né le disposizioni
sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. 12 novembre 1996, n.
614, art. 2, n. 3).
In materia di radiotelecomunicazioni si vedano anche: il D.P.R. 19
settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle comunicazioni, ed il D.P.R. 10 luglio
1995, n. 391, regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora
in onde corte verso l'estero.
|